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Il logo dell'accessibilità per le PA

Logo che attesta la conformità di un sito: tre figure stilizzate a braccia aperte che escono dal monitor di un computer.

25 Maggio 2006 – Attivata per i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 [nota 1] la procedura per il rilascio del logo di accessibilità.

L'articolo 8 del DPR n. 75 del 1° marzo 2005 prevede che i suddetti soggetti, volendo utilizzare sui propri siti il logo, riprodotto nell'illustrazione [nota 2], provvedano autonomamente a valutare l'accessibilità degli stessi.

In una apposita sezione del sito del CNIPA - cui è preventivamente necessario registrarsi ai sensi dell'articolo 7 del DM 8 luglio 2005, n. 183 - sono gestite le segnalazioni circa la positiva valutazione dell'accessibilità dei rispettivi siti da parte di tali soggetti.

L'attività di verifica ha lo scopo di valutare il raggiungimento del livello tecnico di accessibilità che è condizione necessaria per poter procedere all'invio della richiamata segnalazione [nota 3 ] .

La valutazione autonoma deve essere svolta su tutte le pagine previste dall'articolo 5 comma 2 del citato DM 8 luglio 2005 [nota 4]. Si ricorda che la metodologia di verifica e i requisiti di accessibilità sono indicati nell'allegato A del medesimo decreto ministeriale.

L'esito positivo di tale attività di verifica deve essere sintetizzato in un "rapporto conclusivo di accessibilità" il cui modello è scaricabile liberamente.

Al fine del rilascio del logo, il suddetto rapporto deve essere sottoscritto da un responsabile o referente dell'accessibilità informatica (la cui designazione, nelle P.A. centrali, avviene ai sensi dell'articolo 9 comma 1 del suddetto DPR n. 75, [nota 5]) . Il responsabile che si registra nella sopra citata sezione del sito del CNIPA ottiene un PIN per l'accesso alla procedura di segnalazione e può quindi procedere al caricamento del rapporto conclusivo di accessibilità.

A conferma dell'avvenuta segnalazione, il CNIPA procede al rilascio di un codice univoco che, inserito nel collegamento ipertestuale associato al logo utilizzato nel sito interessato, permette anche al pubblico di consultare la segnalazione di conformità così come pervenuta al CNIPA e le informazioni relative.

 

:. Sezione per la gestione del logo di accessibilità.

 


 

Riferimenti legislativi

[Nota 1]

Legge n. 4 - 09/01/2004

Articolo 3
(Soggetti erogatori)

1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.

...omissis...

 

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[Nota 2]

DPR n. 75 01/03/2005

Articolo 5
(Logo attestante il possesso del requisito di accessibilità)

1. Il logo che attesta il superamento della sola verifica tecnica raffigura un personal computer di colore terra di Siena, unito a tre figure umane stilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e amaranto, le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate;

...omissis...

 

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[Nota 3]

DM 08/07/2005

Articolo 2
(Requisiti tecnici e livelli di accessibilità)

…omissis...

2.Il primo livello di accessibilità dei siti Web è accertato previo esito positivo della verifica tecnica che riscontra la conformità delle pagine dei medesimi siti ai requisiti tecnici elencati nell’allegato A, applicando la metodologia ivi indicata.

…omissis...

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[Nota 4]

DM 08/07/2005

Articolo 5
(Svolgimento delle verifiche e determinazione degli importi massimi dovuti dai soggetti privati)

…omissis...

2.Nella verifica tecnica l’esperto tecnico, applicando la metodologia di cui all’allegato A, paragrafo 2:

a) svolge le attività previste alla lettera a) del medesimo paragrafo 2 su tutte le pagine del sito;

b) svolge le attività previste alle lettere b), c) e d) del medesimo paragrafo 2 sulla home page, su tutte le pagine del sito direttamente raggiungibili dalla home page, su tutte le tipologie di pagine che presentano form e di pagine di risposta, nonché su un campione statistico di pagine, non rientranti in quelle esaminate precedentemente, pari al 5% delle stesse;

c) redige il rapporto di cui alla lettera e) del medesimo paragrafo 2.

…omissis...

 

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[Nota 5]

DPR n. 75 01/03/2005

Articolo 9
(Controlli esercitabili sui soggetti di cui al comma 1
dell’articolo 3 della legge n. 4 del 2004)

1. Per l’attuazione della legge ogni amministrazione pubblica centrale nomina un responsabile dell’accessibilità informatica, da individuare tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso l’amministrazione stessa, la cui funzione, in assenza di specifica designazione, è svolta dal responsabile dei sistemi informativi, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 1993; dall’attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate e per lo svolgimento di tale funzione non è previsto compenso aggiuntivo.

...omissis...

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