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Un contributo alla chiarezza

5 luglio 2006 - La legge n. 4 del 9 gennaio 2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", ha posto all'attenzione della società civile i rischi di emarginazione che le nuove tecnologie ICT possono rappresentare per alcune categorie deboli o svantaggiate. In particolare essa ha definito i livelli minimi di accessibilità informatica cui i siti web delle Amministrazioni Pubbliche devono attenersi.

I successivi decreti di attuazione, nello specificare i dati tecnici di riferimento, hanno consentito a pubblici e privati di lavorare concretamente per l'adeguamento dei propri siti. Come spesso accade in questi casi, l'esecuzione dei lavori è stata talvolta accompagnata da qualche dubbio interpretativo, non sempre motivato, sulla normativa cosicché diversi specialisti web e funzionari pubblici hanno pubblicizzato una loro personale risposta che, in più di un'occasione, ha generato ulteriore confusione.

Poiché è particolarmente importante l'uniformità di interpretazione, e quindi di comportamento, da parte di tutti gli attori in gioco, è opportuno intervenire su alcuni dei punti più frequentemente dibattuti:

  1. definizioni: negli ultimi tempi si sono moltiplicati i contributi di esperti ed operatori del settore. Intanto le norme riportano una serie di definizioni che rappresentano riferimento preciso e non modificabile se non con atto di pari livello, legislativo o regolamentare. In ogni caso, ammesso che qualche espressione o qualche punto necessiti di chiarimenti, questi possono essere opportunamente forniti dagli organismi pubblici che ne curarono la predisposizione o che ne seguono l'attuazione. Ciò per un semplice motivo di buon senso: è fondamentale che la cultura dell'accessibilità sia omogenea, che venga recepita, applicata e diffusa in maniera uniforme, che un unico centro di competenza, ovviamente pubblico e non privato, costituisca costante punto di riferimento;

  2. contratti: entro l'8 agosto 2006 non solo i nuovi, ma anche quelli modificati o rinnovati, devono essere adeguati in modo da garantire la conformità ai requisiti di accessibilità. La legge non si esprime relativamente a quelle Amministrazioni che mantengono inalterato il proprio sito o che ricorrono esclusivamente a specialisti interni; in questo caso la spinta all'aggiornamento dovrebbe essere garantita dal semplice buon senso piuttosto che dalle proteste degli utenti. Si tenga presente al riguardo che vanno comunque rispettate prescrizioni e scadenze del Codice della PA digitale;

  3. verifica soggettiva: l'articolo 8 del regolamento di attuazione della legge (DPR n. 75 del 2005) prevede che i soggetti elencati nell'articolo 3 della legge provvedono autonomamente alla valutazione dell'accessibilità dei propri siti sulla base delle regole tecniche indicate nel Decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie dell'8 luglio 2005. Non è prevista per gli stessi la verifica soggettiva, non tanto e non solo per i costi che questa potrebbe comportare e che il legislatore ha voluto chiaramente evitare, quanto per il fatto che la qualità dei servizi della PA deve essere ed è una sola: non è pensabile che, attraverso l'apposizione di loghi diversi, venga dichiarata e ufficializzata una graduazione della qualità tra le sue diverse articolazioni. Altrettanto impensabile risulterebbe il perseguire una verifica soggettiva, che implica concetti di qualità e di fruibilità, senza aver prima certificato l'accessibilità "oggettiva" attraverso la verifica tecnica. Va infine ricordato che, per l'utilizzo del logo, sono previste specifiche, e ineludibili, comunicazioni al CNIPA (articoli 4, comma 3 e 8 del DPR n. 75 nonché articolo 7 del DM);

  4. vigilanza: non è previsto, non è voluto e non è possibile alcun intervento normativo o di controllo a livello centrale; ciascuna Amministrazione Territoriale deve poter operare, per precisa volontà politica, in piena autonomia ed è quindi direttamente responsabile degli adempimenti di legge;

  5. strategie: le valenze sociali ed economiche della legge impongono la massima attenzione sul fine primario, senza lasciarsi distrarre dai particolari. L'obiettivo principale, oggi, non può che essere l'attuazione della legge così come definita. Atteggiamenti non improntati ad una pratica e fattiva collaborazione costituiscono di fatto perdita di efficienza ed ostacolano la realizzazione di quella Società inclusiva che la legge intende perseguire. Al riguardo occorre ricordare che la problematica dell'accessibilità si inquadra nel contesto degli articoli 53 e 54 del già citato Codice della PA Digitale e della recentissima Dichiarazione di Riga, nella quale i 25 (più nove) Ministri europei si sono posti l’obiettivo di rendere accessibili tutti i siti web pubblici entro il 2008. L'accessibilità, dal rappresentare una semplice caratteristica tecnica delle applicazioni ICT è ormai diventata uno strumento politico per garantire l'inclusione di tutti.

     

È auspicabile che queste brevi note, ispirate a chiarimenti richiesti alla Segreteria, siano preferite in questa forma di comunicazione generalizzata ed aperta a tutti, attraverso Pubbliaccesso, rispetto a risposte dirette e personalizzate. Questo con il solito obiettivo di favorire una cultura dell'accessibilità omogenea ed una più efficace circolazione delle informazioni.

 

 



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