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24 ottobre 2005 - L'articolo 8 del DPR n. 75 del 1° marzo 2005 prevede che i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 [nota 1] che intendono utilizzare il logo, riprodotto qui a fianco [nota 2], sui propri siti, provvedano autonomamente a valutare l'accessibilità degli stessi.
In una apposita sezione del sito del CNIPA - cui sarà preventivamente necessario registrarsi ai sensi dell'articolo 7 del DM 8 luglio 2005, n. 183 - saranno gestite le segnalazioni circa la positiva valutazione dell'accessibilità dei rispettivi siti da parte di tali soggetti.
In seguito alle numerose richieste di chiarimenti sulle procedure da adottare per l'utilizzo del logo e in attesa della realizzazione del sistema di gestione automatico delle segnalazioni, si ritiene opportuno pubblicare una bozza del modello che servirà - salve successive elaborazioni del testo - a segnalare il possesso dei requisiti di accessibilità.
Il modello qui pubblicato è da considerarsi come rapporto conclusivo e riassuntivo di una valutazione autonoma svolta su tutte le pagine previste dall'articolo 5 comma 2 del citato DM 8 luglio 2005 [nota 3]. Si ricorda che la metodologia di verifica e i requisiti di accessibilità sono indicati nell'allegato A del medesimo decreto ministeriale.
Ciò consentirà agli esperti tecnici l'avvio delle attività di verifica dei siti al fine di valutare il raggiungimento del primo livello di accessibilità, condizione necessaria per poter procedere all'invio della richiamata segnalazione [nota 4] e, in caso negativo, individuare gli ulteriori passi da compiere per raggiungere tale livello.
Quando il citato sistema automatico di gestione sarà attivato e la verifica tecnica avrà dato esito positivo, al fine dell'utilizzo del logo, il suddetto modello dovrà essere sottoscritto dal responsabile dell'accessibilità informatica (la cui designazione, nelle P.A. centrali, avviene ai sensi dell'articolo 9 comma 1 del suddetto DPR n. 75, [nota 5]) ed inviato al CNIPA. Tale responsabile dovrà preventivamente registrarsi nella sopra citata sezione del sito del CNIPA per accedere alla quale riceverà, su richiesta, un nome utente e una password. La procedura prevede quindi il caricamento del modello, opportunamente compilato in formato largamente utilizzato, tramite form.
A conferma dell'avvenuta segnalazione, il CNIPA procederà al rilascio di un codice univoco che, inserito nel collegamento ipertestuale associato al logo utilizzato nel sito interessato, permetterà anche al pubblico di consultare la segnalazione di conformità così come pervenuta al CNIPA e le informazioni relative..
:. Bozza del modello di segnalazione per le P.A. (DOC)
Legge n. 4 - 09/01/2004
Articolo 3
(Soggetti erogatori)
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.
...omissis...
DPR n. 75 01/03/2005
Articolo 5
(Logo attestante il possesso del requisito di accessibilità)
1. Il logo che attesta il superamento della sola verifica tecnica raffigura un personal computer di colore terra di Siena, unito a tre figure umane stilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e amaranto, le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate;
...omissis...
DM 08/07/2005
Articolo 5
(Svolgimento delle verifiche e determinazione degli importi massimi dovuti dai soggetti privati)
…omissis...
2.Nella verifica tecnica l’esperto tecnico, applicando la metodologia di cui all’allegato A, paragrafo 2:
a) svolge le attività previste alla lettera a) del medesimo paragrafo 2 su tutte le pagine del sito;
b) svolge le attività previste alle lettere b), c) e d) del medesimo paragrafo 2 sulla home page, su tutte le pagine del sito direttamente raggiungibili dalla home page, su tutte le tipologie di pagine che presentano form e di pagine di risposta, nonché su un campione statistico di pagine, non rientranti in quelle esaminate precedentemente, pari al 5% delle stesse;
c) redige il rapporto di cui alla lettera e) del medesimo paragrafo 2.
…omissis...
DM 08/07/2005
Articolo 2
(Requisiti tecnici e livelli di accessibilità)
…omissis...
2.Il primo livello di accessibilità dei siti Web è accertato previo esito positivo della verifica tecnica che riscontra la conformità delle pagine dei medesimi siti ai requisiti tecnici elencati nell’allegato A, applicando la metodologia ivi indicata.
…omissis...
DPR n. 75 01/03/2005
Articolo 9
(Controlli esercitabili sui soggetti di cui al comma 1
dell’articolo 3 della legge n. 4 del 2004)
1. Per l’attuazione della legge ogni amministrazione pubblica centrale nomina un responsabile dell’accessibilità informatica, da individuare tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso l’amministrazione stessa, la cui funzione, in assenza di specifica designazione, è svolta dal responsabile dei sistemi informativi, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 1993; dall’attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate e per lo svolgimento di tale funzione non è previsto compenso aggiuntivo.
...omissis...