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Il Rapporto:
5. Gli interventi a favore dei disabili nell'ambito della Commissione

5.4. Le pari opportunità riguardo all'occupazione e il lavoro

Nel quadro dell'accresciuta sensibilità su questo tema e delle conseguenti iniziative finalizzate a darne concreta attuazione, anche in linea con gli orientamenti in proposito della Comunità Europea, non poteva mancare la necessaria focalizzazione sugli aspetti connessi alle opportunità offerte dalle tecnologie informatiche per superare o quantomeno attenuare le potenziali discriminazioni a carico delle categorie svantaggiate. Si riportano di seguito le principali iniziative in atto [nota 18].

Il Decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 216, attuativo della direttiva n. 2000 del 1978 del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2000 [nota 19], che stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione e la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, evidenzia come una politica delle pari opportunità debba fondarsi sull'abolizione di ogni forma di discriminazione.

La direttiva spiega chiaramente che il principio di pari opportunità consente a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche, volte a intervenire su situazioni particolari che possano costituire forme di discriminazioni per gruppi appartenenti a minoranze politiche, religiose, ovvero per anziani, persone affette da handicap, omosessuali, donne.

Misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione in un'ottica che consideri il diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su uomini e donne.

La principale innovazione è il chiaro riferimento all'handicap.

Il decreto, rifacendosi alla direttiva, introduce il concetto di discriminazione diretta e indiretta.

Si ha la discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente rispetto ad un'altra in una situazione analoga.

Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, un atto, una prassi, un comportamento che sembrano neutri possono porre le persone a rischio di esclusione sociale in una situazione di svantaggio rispetto ad altre.

Sono considerate discriminazioni anche le molestie o quei comportamenti indesiderati che violano la dignità, o generano un clima intimidatorio e ostile.

Il principio di parità si applica sia nel settore pubblico sia in quello privato, ed è oggetto di tutela giurisdizionale.

Viene inoltre stabilito che non sono discriminazioni le differenze di trattamento legate alla religione, all'handicap, alle convinzioni personali, all'età e agli orientamenti sessuali se, per il tipo di attività lavorativa o il contesto in cui vengono espletate, costituiscono un requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività.

Si fa espresso riferimento allo svolgimento delle attività svolte dalle forze armate, dai servizi di soccorso, di polizia o penitenziari; sono inoltre ricordate le differenze di trattamento inerenti al lavoro femminile, a quello dei minori e dei disabili.

Resta vigente tutta la normativa nazionale relativa alle condizioni di ingresso, soggiorno e accesso all'occupazione, all'assistenza dei cittadini dei paesi terzi e degli apolidi.

Nel caso di reati verso minori sono preservate tutte quelle differenze di trattamento nei confronti dei condannati cui sono precluse attività lavorative con minorenni.

 

Nota 18: Una panoramica più dettagliata sulle attività svolte nel 2003 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di disabilità e non discriminazione è disponibile nel libro "Esserci tutti", curato da Franco Bomprezzi e realizzato dal Segretariato Sociale RAI in collaborazione col suddetto Ministero nonché nella Relazione annuale presentata al Parlamento sull'attuazione della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e consultabile sul sito ufficiale del Ministero (www.welfare.gov.it) [torna].

Nota 19: Cfr. Quaderno 1, 2003, pag. 55 [torna].



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