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Parere della V Commissione Bilancio
Seduta n. 374 del 16/10/2003
PROPOSTA DI LEGGE: PISCITELLO: DISPOSIZIONI PER CONSENTIRE L'ACCESSO AD INTERNET AI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP (232) ED ABBINATI PROGETTI DI LEGGE: BONO; JANNONE; CAMPA ED ALTRI; LABATE ED ALTRI; ZANELLA; DI TEODORO; LUSETTI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO (494-2950-3486-3713-3845-3846-3862-3978)
(A.C. 232 - Sezione 1)
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 4, dopo il comma 5, sia aggiunto il seguente: «5-bis. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4, nell'ambito delle disponibilità di bilancio»;
all'articolo 5, comma 1, dopo la parola: «promuovono» siano aggiunte le seguenti: «, nell'ambito delle disponibilità di bilancio,»;
all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «comma 1» siano aggiunte le seguenti: «, nell'ambito delle disponibilità di bilancio».
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 4.1 Zanella, 5.1 Magnolfi e 6.2 Zanella, e sugli articoli aggiuntivi 4.01 Zanella, 12.01 e 12.02 Magnolfi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.
Revisione degli articoli della legge
(A.C. 232 - Sezione 2)
Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.
Art. 1.
(Obiettivi e finalità).
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione ed ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
(A.C. 232 - Sezione 3)
ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
(A.C. 232 - Sezione 4)
ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Soggetti erogatori).
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico ed alle aziende appaltatrici di servizi informatici.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge non possono far parte persone disabili.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 3.
(Soggetti erogatori).
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , alle aziende a partecipazione pubblica, alle banche di interesse nazionale, nonché a tutti gli organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici nazionali o dell'Unione europea. Sono altresì tenuti al rispetto della presente legge tutte le agenzie e i soggetti del settore privato che ricevono incarichi di ricerca o consulenza dalle pubbliche amministrazioni e che devono mettere a disposizione del pubblico i dati risultanti dall'incarico.
3. 1. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
(A.C. 232 - Sezione 5)
ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 4.
(Obblighi per l'accessibilità).
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
3. La mancanza dei requisiti di accessibilità costituisce motivo di diniego in caso di concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di risorse e servizi informatici.
4. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11.
5. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 4.
(Obblighi per l'accessibilità).
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: in caso fino a: tale adeguamento con le seguenti: sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità.
4. 1. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sopprimere il comma 3.
4. 3. La Commissione.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Al fine di una più completa e soddisfacente integrazione del personale disabile nelle attività degli uffici e per migliorare l'accessibilità dei siti Web, degli strumenti hardware e delle applicazioni software ad operatori ed utenti disabili, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con particolare riguardo alle scuole di ogni ordine e grado, sono tenute a dotarsi di postazioni informatiche con caratteristiche sia hardware che software opportunamente dedicate e adeguate al loro utilizzo da parte dei dipendenti e/o studenti disabili.
4. 2. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
4. 4. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. La quota di reddito delle imprese destinata ad investimenti finalizzati alla progettazione e produzione di sussidi tecnici telematici e informatici, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, specificamente volti a facilitare l'autosufficienza dei soggetti disabili, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito.
2. Le aziende e i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 6, che adeguano i propri servizi telematici per migliorarne l'accessibilità da parte dei cittadini disabili, usufruiscono di una defiscalizzazione pari al 30 per cento degli investimenti specifici di sviluppo o di adeguamento dei medesimi servizi nel corso dell'anno fiscale successivo a quello dell'effettuazione degli investimenti stessi.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 13. (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 01. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
(A.C. 232 - Sezione 6)
ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 5.
(Accessibilità degli strumenti didattici e formativi).
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie promuovono iniziative e progetti per assicurare gradualmente l'accessibilità e la fruibilità degli strumenti didattici e formativi da parte degli studenti disabili attraverso l'uso dell'informatica, anche avvalendosi di istituti ed altre strutture pubbliche.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 5.
(Accessibilità degli strumenti didattici e formativi).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi). - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
5. 1.(Testo modificato nel corso della seduta) Magnolfi, Panattoni, Labate, Lusetti, Battaglia, Giacco.
(Approvato)
Al comma 1, dopo la parola: promuovono aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
5. 2. La Commissione.
Al comma 1, dopo la parola: promuovono aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
5. 3. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(A.C. 232 - Sezione 7)
ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 6.
(Verifica dell'accessibilità su richiesta).
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilità dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati:
a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;
b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione;
c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilità;
d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 6.
(Verifica degli strumenti didattici e formativi).
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
6. 1. Lusetti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Tutti i siti Web di soggetti pubblici o privati, anche diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 1, che si sono comunque adeguati alle norme di cui alla presente legge, sono inseriti in un apposito sito Internet, opportunamente istituito presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, finalizzato alla divulgazione e al costante aggiornamento dei siti Internet che hanno provveduto a recepire le norme suddette. Detto elenco deve essere suddiviso per categorie e servizi forniti al fine di rendere più agevole la sua fruizione.
2-ter. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede altresì ad un'adeguata pubblicizzazione dell'elenco di cui al comma 1. Ai soggetti inseriti in detto elenco viene assegnata una certificazione di «qualità sociale».
6. 2. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
(A.C. 232 - Sezione 8)
ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 7.
(Compiti amministrativi).
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) effettua il monitoraggio della attuazione della presente legge;
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;
d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento ed alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;
e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari ed al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;
f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
g) promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni dei disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicati, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali;
h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonché l'introduzione delle problematiche di accessibilità nei programmi di formazione del personale.
2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sulla attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 7.
(Compiti amministrativi).
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: delle amministrazioni statali con le seguenti: dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 1, della presente legge.
7. 1. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 1, lettera g), dopo le parole: Ministri interessati aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
7. 2. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
(A.C. 232 - Sezione 9)
ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 8.
(Formazione).
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche dell'accessibilità e delle tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilità.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 8.
Al comma 3, dopo le parole: comma 1, aggiungere le seguenti: nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
8. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
(A.C. 232 - Sezione 10)
ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 9.
(Responsabilità).
1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.
(A.C. 232 - Sezione 11)
ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 10.
(Regolamento di attuazione).
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) i criteri ed i principi operativi ed organizzativi generali per l'accessibilità;
b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;
c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;
d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro 45 giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 10.
Al comma 1, premettere le seguenti parole: entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. 1. La Commissione.
(Approvato)
(A.C. 232 - Sezione 12)
ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 11.
(Requisiti tecnici).
1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui all'articolo 10:
a) le linee guida recanti i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l'accessibilità;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti INTERNET, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 11.
(Requisiti tecnici).
Al comma 1, premettere le seguenti parole: entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 3. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, alinea, dopo le parole: associazioni delle persone disabili aggiungere le seguenti: e delle imprese di settore.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sostituire le parole: i requisiti tecnici con le seguenti: gli standard tecnici di accessibilità comunemente usati.
11. 1. Lusetti.
Al comma 1, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: , da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 2. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
(A.C. 232 - Sezione 13)
ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 12.
(Normative internazionali).
1. Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui all'articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea, nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.
2. Il decreto di cui all'articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 12.
(Normative internazionali).
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 13. (Osservatorio). - 1. Con il decreto di cui all'articolo 10, è istituito l'Osservatorio per l'accessibilità alle risorse informatiche e ai servizi di pubblica utilità telematici e multimediali da parte dei cittadini disabili, di seguito denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio è composto da tre membri designati rispettivamente dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dal Ministro per la funzione pubblica e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da sette membri designati dalla Consulta permanente delle associazioni dei disabili e delle loro famiglie e da cinque membri designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. L'Osservatorio provvede al monitoraggio dell'attuazione delle linee guida stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10, in base ai controlli così come definiti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).
4. L'Osservatorio provvede altresì al periodico aggiornamento delle linee guida sulla base degli sviluppi tecnologici e delle evoluzioni dell'iniziativa web accessibile.
12. 01. Magnolfi, Panattoni, Labate, Lusetti, Battaglia, Giacco.
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 13. (Copertura finanziaria). - 1. Gli oneri derivanti dalla presente legge per gli enti locali dovranno trovare la necessaria copertura nella legge finanziaria 2004 e successive.
12. 02. Magnolfi, Panattoni, Labate, Lusetti, Pasetto, Battaglia, Giacco.
(A.C. 232 - Sezione 14)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
è importante che l'attuazione della presente legge preveda il coinvolgimento delle associazioni dei disabili più rappresentative e della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome;
è opportuno che detto coinvolgimento riguardi la evidenza di eventuali difficoltà, problemi o proposte di intervento,
impegna il Governo
ad eseguire il monitoraggio dell'attuazione della presente legge di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), coinvolgendo le associazioni dei disabili più significative e la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome e a riferire annualmente al Parlamento.
9/232/1. Panattoni, Ricciotti, Palmieri.
La Camera,
riconosciuta l'importanza dell'approvazione di una legge che tutela il diritto di accesso per i disabili alle risorse informatiche della pubblica amministrazione; preso atto che il regolamento da emanarsi entro 90 giorni e il successivo decreto dovranno dettare le specifiche tecniche e gli standard applicativi per la concreta attuazione dei principi contenuti nella legge da parte dei soggetti erogatori;
considerato che, per garantire l'interoperabilità dei sistemi, è indispensabile il rispetto di standard comuni per tutti i cittadini disabili europei;
rilevato che il consorzio W3C è soggetto riconosciuto dall'Unione europea a garanzia di uniformità degli standard internazionali e di cui il Governo italiano fa parte;
impegna il Governo
a considerare, nell'applicazione del 1 comma dell'articolo 12, l'esigenza di uniformarsi alle linee, aggiornamenti e implementazioni che via via il W3C elabora e propone, affinché tutti i cittadini disabili europei possano usufruire di criteri di accessibilità omogenei.
9/232/2.Magnolfi, Labate.