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Il disabile visivo non può svolgere un’autonoma attività di documentazione giuridica: la sottoscrizione dei contratti, delle istanze rivolte alla pubblica amministrazione, dei documenti in generale, nonché il controllo della sottoscrizione autografa di terzi costituiscono insuperabili ostacoli: in tale importantissimo settore dei rapporti giuridici la disabilità visiva impedisce, in sostanza, un’autonoma formazione delle attività di documentazione.
E’ vero che la legge n. 18/1975 riconosce la validità della firma apposta dal cieco senza alcuna assistenza; ma è altrettanto vero che se il cieco appone la sua pur valida sottoscrizione a un documento cartaceo che, tuttavia, non può personalmente controllare, la sua autonomia nel processo di documentazione è, di fatto, insoddisfacente.
La firma digitale può essere un decisivo ausilio per il superamento di questi problemi che finiscono, inevitabilmente, con il creare seri ostacoli ad una effettiva integrazione sociale del cieco in un ambito così delicato quale quello della documentazione degli atti giuridicamente rilevanti.
Per comprendere questo potenziale ruolo della firma digitale, occorre precisare che essa, secondo le tecniche riconosciute nell’ordinamento giuridico italiano, consiste in una procedura informatico-crittografica basata su un sistema di chiavi a coppia, che ciascun utente può utilizzare per apporre la propria firma digitale su un documento informatico e per verificare la firma apposta da altri.
Essa consente di realizzare le stesse funzioni proprie della sottoscrizione autografa e, quindi, permette l’attribuzione della paternità del documento, nonché l’identificazione del suo autore.
Grazie alle recenti conquiste legislative, la firma digitale apposta sul documento informatico equivale giuridicamente alla sottoscrizione autografa apposta sul documento cartaceo: ciò comporta una formidabile risorsa per il non vedente, la cui sottoscrizione può finalmente godere non solo di un’astratta dignità giuridica, ma anche di una concreta autonomia.
Con adeguate risorse hardware e software il disabile visivo può formare un testo e sottoscriverlo senza la mediazione di terzi, così come può leggere il testo formato da altri, verificandone la firma digitale, con piena consapevolezza. In tal modo si consente il superamento di ogni impedimento materiale alla sottoscrizione, consacrando l’effettiva dignità della sottoscrizione del non vedente.
L’Unione Italiana Ciechi, per il tramite del suo Istituto di ricerca (IRIFOR), ha costituito una commissione per attuare un progetto di diffusione della firma digitale tra i non vedenti, valutando in primo luogo i problemi di accessibilità dei prodotti di firma digitale.
Ciascuno dei componenti la commissione è stato dotato del kit di firma di un certificatore accreditato che, secondo la normativa italiana, deve attestare l’appartenenza delle chiavi di sottoscrizione ad un determinato titolare. Il kit comprende una smart card, un lettore e un certificato di sottoscrizione mentre il software di firma è stato prelevato dal sito del certificatore, con l’obiettivo di valutare i problemi di accessibilità sia del suddetto sito, sia del software di firma e verifica.
Occorre rilevare che, secondo la legge 9.1.2004, n. 4, il diritto di fruire di informazioni e servizi accessibili è esteso agli strumenti informatici e telematici che ne consentono l’erogazione; non solo i siti Internet, dunque, ma anche i programmi per elaboratore elettronico, in tal caso destinati a fornire servizi così importanti quali quelli di documentazione delle attività giuridicamente rilevanti, devono rispondere ai principi di tutela previsti dalla legge (che, peraltro, richiede una serie di norme secondarie per la sua attuazione).
I prodotti di firma digitale non possono non essere accessibili: ciò perché sono già previsti degli obblighi di sottoscrizione con firma digitale (si pensi ad es. alla trasmissione dei documenti al registro delle imprese) e, quindi, tali adempimenti devono poter essere soddisfatti anche dai non vedenti; ma anche a prescindere dalla soddisfazione di obblighi di legge mediante l’utilizzo della firma digitale, i non vedenti sono comunque titolari di un diritto di accesso ai servizi di firma digitale, che deve essere loro garantito in base ai principi della legge n. 4/2004.
Risulta evidente l’importanza della consapevolezza delle procedure svolte e, soprattutto, delle loro conseguenze in termini giuridici. Per un non vedente, come del resto per un sottoscrittore vedente, non è sufficiente avere dimestichezza con il software: ciò che conta, ai fini di una corretta procedura di firma digitale, è che il sottoscrittore, nell’accostarsi ad una procedura informatica equivalente, per le responsabilità connesse, alla sottoscrizione autografa, acquisisca una piena consapevolezza sia del testo sottoscritto da lui, sia del testo sottoscritto da altri, sia delle informazioni contenute nei certificati di sottoscrizione, con la capacità di valutarne la validità. E’ indispensabile che nel non vedente maturi tale consapevolezza, poiché è ciò che vale a costituire il fondamento di una cosciente paternità dei documenti sottoscritti con la firma digitale, nonché di un’autonoma capacità di concludere negozi giuridici verificando le firme digitali apposte da altri. Solo così il non vedente potrà ritenersi veramente dotato del massimo grado di autonomia documentale, pari a quello che può raggiungere un vedente, senza dover più ricorrere a persone di fiducia per controllare i documenti sottoscritti.
Le prime valutazioni sono state effettuate da utenti ipovedenti e non vedenti relativamente all’accessibilità dei servizi offerti dal certificatore accreditato Infocamere (sito: www.card.infocamere.it) utilizzando come software di firma e di verifica il prodotto Dike v. 3.0.8. Le prove fanno riferimento a casi di verifica di documenti firmati, di pluralità di sottoscrittori, di verifica di documenti marcati temporalmente.
In base a questi primi esami è possibile affermare che, nonostante alcuni problemi di accessibilità, un disabile visivo (non vedente e ipovedente) esperto di tecnologie informatiche è già in grado di apporre la firma digitale ai documenti, di marcare temporalmente un documento, di verificare le firme digitali altrui anche in caso di pluralità di sottoscrizioni, di verificare le marche temporali, “leggendo” tutti i dati che i certificati di sottoscrizione contengono.
Dalle prove condotte emerge inoltre che tutte le operazioni sono state effettuate con quel consenso responsabile che è alla base delle forme legali della nostra tradizione giuridica documentale:il disabile visivo, se adeguatamente addestrato, può utilizzare con autonomia e consapevolezza i c.d. sistemi divalidazione - cioè i sistemi informatici e crittografici mirati a generare ed apporre la firma digitale - e a verificarne la validità, senza che le esigenze di rispetto formale e di consapevole paternità dei documenti sottoscritti o verificati siano scalfite. Questo risultato sembra di significativo interesse, ove si voglia intraprendere la via delle tecnologie digitali di sottoscrizione per consentire al non vedente, finalmente, una completa autonomia nel processo di documentazione delle attività giuridicamente rilevanti.
D’altro canto, bisogna rilevare che l’ esito positivo delle procedure di firma e verifica sembra, almeno in parte, condizionato dall’esperienza degli utenti che hanno effettuato le prove: i problemi di accessibilità riscontrati fanno ragionevolmente supporre che l’utente-medio, privo di adeguate competenze informatiche, dovrà superare maggiori difficoltà.
Ciò non deve scoraggiare: il cammino per la diffusione della firma digitale è lungo anche per gli utenti vedenti, per i quali tuttora si riscontrano problemi di assimilazione della reale portata del nuovo strumento di sottoscrizione. Ma, mentre per il vedente il mancato uso della firma digitale non comporta certo l’impossibilità di formazione autonoma dei documenti cartacei, per il non vedente, invece, in mancanza della firma digitaleapposta sui documenti informatici, l’unica alternativa è affidarsi a terzi di provata fiducia che controllino i documenti cartacei e le sottoscrizioni autografe: la firma digitale si conferma dunque uno strumento utile per i vedenti e indispensabile per i non vedenti.
Per la diffusione della firma digitale tra i disabili visivi, quindi, occorrerà in primo luogo eliminare ogni problema di accessibilità per non compromettere le enormi potenzialità della sottoscrizione digitale. A tal finesarebbe quanto meno opportuno che, nell’ambito della normativa secondaria derivante dalla Legge Stanca, si determinassero degli espressi riferimenti per una corretta fornitura dei servizi di firma digitale, secondo regole di accessibilità che favoriscano la più ampia diffusione di tali servizi.
In secondo luogo, occorrerà una paziente e intensa opera di addestramento al corretto uso della nuova tecnologia, in modo da diffondere la cultura della firma digitale quale moderna conquista di autonomia e integrazione sociale dei disabili visivi.