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Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione

 


 

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Una chiave di lettura della Legge Stanca


Per meglio comprendere finalità, obiettivi e quadro di riferimento della Legge 9 gennaio 2004 n. 4, più comunemente nota come “Legge Stanca” o “Legge sull’accessibilità” , occorre richiamare alcuni aspetti che caratterizzano la nostra attuale società.


Una prima considerazione riguarda la natura stessa della Pubblica Amministrazione, Centrale e Locale, così come oggi percepita. Essa viene assimilata, nel comune sentire, ad un unico gigantesco apparato che, pur in una diversificata serie di articolazioni specializzate, ha come suo compito principale l’erogazione dei servizi necessari alla vita sociale e per questo scopo è sovvenzionata con quella sorta di colletta generale che si realizza attraverso le imposte. In altre parole, tutti i cittadini pagano per ottenere, sia a livello nazionale sia a livello territoriale, i principali servizi di cui hanno bisogno (sicurezza, formazione, assistenza, certezza del diritto…).


Accade ora che la P. A. , per razionalizzare la propria organizzazione, contenere i costi e migliorare al tempo stesso il livello di servizio (tempestività, capillarità, affidabilità,…) debba ricorrere in misura sempre maggiore alle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT), ed in particolare alle reti informatiche. Appurato che, per motivi tecnici ed economici, le reti internet ed intranet costituiscono, e sempre più costituiranno, lo strumento principe per offrire adeguati servizi ai cittadini occorre però porsi l’obiettivo di poter soddisfare tutta la potenziale utenza e non solo una sua quota parte. Se 57 milioni di persone pagano per ottenere servizi, la validità della soluzione proposta si misura con la percentuale di individui realmente serviti: una risposta è accettabile se tiene conto delle esigenze dei cittadini e del contributo di attività e di conoscenze loro richiesto. Come non sono più proponibili soluzioni che comportano lunghe code e defatiganti pellegrinaggi tra vari uffici, così non avrebbe senso preparare articolatissimi modelli da compilare, certamente utili per chi deve riceverli e classificarli, ma che richiederebbero all’estensore conoscenze di livello almeno universitario: sarebbe come stabilire a priori che quei moduli non sono utilizzabili dalla maggior parte dei cittadini.


Analogamente non avrebbe senso portare in tutte le case un terminale, potenzialmente in grado di fornire i più svariati servizi, senza preoccuparsi della semplicità d’uso delle applicazioni e della padronanza che l’abitante di quella casa può vantare sullo strumento. Anche con le più moderne tecnologie occorre soddisfare due condizioni: deve essere consentito, e se possibile agevolato, l’accesso alle informazioni per poter esprimere il proprio fabbisogno di servizio e, un attimo dopo, devono esser chiare le modalità con cui muoversi tra le alternative proposte e le informazioni richieste ovvero, come si suol dire, si deve poter “navigare” senza problemi nell’applicazione. Vi è dunque un’esigenza di accessibilità che si estende immediatamente nel concetto di fruibilità del servizio. Ciò vale in particolare per quei cittadini che, in quanto disabili, possono con modesti accorgimenti tecnici avvalersi delle opportunità offerte dalle ICT dalle quali, per negligente disattenzione, potrebbero essere emarginati, senza peraltro poter disporre di valide alternative.


Il filo logico della legge Stanca, la “ratio legis”, può dunque riassumersi nei seguenti termini: la P. A. deve erogare servizi e questi saranno sempre più forniti attraverso reti informatiche; detti servizi devono essere resi disponibili al maggior numero di utenti e quindi anche a quel 5% di cittadini italiani portatori di qualche disabilità.


Questo elementare principio di non-discriminazione trova riscontro in una serie di direttive e di norme fatte proprie dall’Unione Europea e riprese poi dal legislatore italiano: la legge Stanca va inquadrata in tale contesto. In verità occorre precisare che sia le direttive europee, sia la legge Stanca, non si limitano a combattere forme di emarginazione a scapito del cittadino disabile regolamentando i livelli minimi di accessibilità dei siti WEB e dei servizi gestiti dalla P. A. Poiché l’informatica può essere vista non solo come strumento di formazione e di informazione ma anche come strumento di lavoro, sono anche previste misure specifiche volte ad evitare discriminazioni nei confronti dei lavoratori disabili che, a norma di legge, almeno nelle Amministrazioni e nelle aziende più grandi, dovrebbero già rappresentare il 7% dei dipendenti. Al riguardo la legge recita testualmente: “I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte”.


Un’altra area di intervento della legge riguarda l’editoria scolastica. Nell’incoraggiare l’uso di supporti digitali per i libri ed il materiale didattico e formativo in genere vengono previsti requisiti di accessibilità coerenti con le esigenze degli alunni disabili. Al riguardo occorre notare che se l’informatica esalta le capacità di apprendimento, precluderne l’utilizzo a coloro che più ne hanno bisogno ne aggraverebbe la condizione di svantaggio.


La legge Stanca, che sul tema si colloca all’avanguardia a livello internazionale per contenuti e visione d’insieme, affronta l’accessibilità partendo dalla Pubblica Amministrazione in ottica di gradualità di un intervento che è destinato ad interessare l’intera comunità. Si comincia pertanto dal più grande erogatore di informazioni e servizi, che è al tempo stesso il più grande datore di lavoro; il mondo privato, come già accaduto altre volte, non tarderà ad allinearsi agli standard ai quali i cittadini si saranno abituati.


È importante notare che, anche se la legge fa riferimento a “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, in realtà viene promossa una cultura dell’attenzione verso tutte le categorie deboli, tra le quali la più numerosa e gravida di implicazioni socio-economiche è quella degli anziani. In altre parole il tema dell’accessibilità non riguarda solo i disabili, ma segmenti ben più vasti della popolazione per i quali l’esclusione dalla moderna società tecnologica può tradursi in concreta emarginazione che, nelle sue forme più gravi, si configura come indice di democrazia imperfetta.


È quanto mai errato interpretare questa legge come un atto di “buonismo” verso concittadini più deboli: essa va invece letta come un primo passo verso una più ampia strategia dell’inclusione che, per gli aspetti etici, economici e sociali, rappresenta la miglior soluzione per una società organizzata che voglia definirsi civile.



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